Statuto Associazione STEP

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Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita l’associazione naturalistica e culturale senza fine di lucro denominata “S.T.E.P. - SIRACUSA TREKKING EXPERIENCE PROJECT”.
L’associazione ha sede in Siracusa, Traversa Sinerchia n. 20.
L’eventuale cambio di indirizzo o di sede nell’ambito dello stesso comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni.

Art. 2 - Statuto e regolamenti

L’associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
I regolamenti interni, che, se ritenuto necessario, saranno redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti all’approvazione dell’assemblea, disciplinano nel rispetto dello statuto gli ulteriori aspetti relativi all’organizzazione interna.

Art. 3 - Modificazione dello statuto

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell’assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli associati.

Art. 4 - Scopi e Finalità

L’associazione “S.T.E.P. - SIRACUSA TREKKING EXPERIENCE PROJECT” persegue i seguenti scopi:
- promuovere e diffondere conoscenze relative a storia, tradizioni, sapori tipici e bellezze naturali della Sicilia;
- promuovere la conservazione della biodiversità, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e del territorio;
- la promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali;
- operare per lo sviluppo della conoscenza naturalistica e storica del territorio locale;
- recuperare e valorizzare aspetti culturali ed ambientali generalmente trascurati;
- collaborare con la scuola e con enti nel perseguimento delle stesse finalità associative;
- stipulare convenzioni con Enti pubblici e/o privati e con altre associazioni in sintonia con gli scopi perseguiti dall’associazione stessa.
L’associazione persegue la realizzazione degli scopi istituzionali attraverso lo svolgimento di molteplici attività, quali:
- l’organizzazione di escursioni e percorsi naturalistici in trekking;
- l’organizzazione di escursioni e percorsi formativi fuori-porta, che permettano di apprezzare e valorizzare le risorse locali;
- l’organizzazione di escursioni e percorsi mirati ad attività di birdwatching;
- l’organizzazione di laboratori di fotografia ed escursioni mirate alla fotografia naturalistica;
- l’organizzazione di supporto logistico per attività di location manager;
- l’organizzazione di escursioni e percorsi naturalistici in mountain bike;
- l’organizzazione di escursioni naturalistiche e paesaggistiche in barca;
- la collaborazione con altri enti o associazioni per il perseguimento delle finalità statutarie;
- promuovere attività di educazione ambientale e divulgazione scientifica rivolte a scuole di ogni genere e grado;
- collaborare con Università, Enti di formazione e Istituti di Ricerca per proporre attività inerenti la ricerca scientifica, la gestione e la divulgazione nel settore della flora, della vegetazione e della fauna, e per lo svolgimento di tirocini formativi avvalendosi di opportune figure titolate;
- esercitare piccole attività di natura commerciale al solo scopo dell’autofinanziamento e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali, il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.
L’associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.

Art. 5 - Associati

Possono far parte all’associazione tutte le persone che hanno compiuto la maggiore età ed enti che ne condividono le finalità istituzionali e che presentano richiesta scritta, dichiarando di accettare senza riserve lo statuto e i regolamenti interni.
Spetta al Consiglio Direttivo accettare le domande di ammissione. La domanda di ammissione si considera comunque tacitamente accolta decorsi quindici giorni dalla sua presentazione. Nel caso di respingimento della domanda di ammissione, si avrà diritto al rimborso delle somma versata a titolo di anticipazione della quota associativa ordinaria.
Gli associati vengono ammessi a far parte dell’associazione senza limiti di tempo.
La qualifica di associato si perde, oltre che per morte, per dimissioni o decadenza.
Il recesso dell’associato può avvenire in ogni momento. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.
La decadenza è pronunciata con delibera motivata nei seguenti casi:
- mancato adempimento dei doveri statutari e regolamentari;
- morosità nel versamento della quota associativa annuale;
- inosservanza delle delibere degli organi sociali;
- comportamenti contrari agli scopi dell’associazione.
La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo, negli altri casi la decadenza è deliberata dall’assemblea.
Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

Art. 6 - Diritti

Gli associati hanno diritto:
- di partecipare all’assemblea, se in regola con il pagamento delle quota associativa annuale;
- di votare per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti interni, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione, per l’approvazione del rendiconto contabile e per lo scioglimento dell’associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l’associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell’associazione.
Gli associati hanno il diritto di essere rimborsati per le spese documentate da essi sostenute per lo svolgimento di attività prestate, su autorizzazione del Presidente, in favore dell’associazione.
Gli associati nominati a far parte degli organi direttivi non possono ricevere compensi per la semplice carica da essi ricoperta.
Agli associati, compresi i membri del Consiglio Direttivo, possono essere riconosciuti compensi per le attività da essi effettivamente svolte a favore dell’associazione. I compensi devono essere proporzionati all’attività svolta, al volume delle entrate ed alla disponibilità finanziaria dell’associazione e devono inoltre rientrare nei normali valori di mercato per il lavoro svolto. I compensi corrisposti devono essere oggetto di apposita indicazione del rendiconto contabile, nel quale devono essere inoltre indicati i parametri quantitativi a cui sono stati commisurati.
I compensi riconosciuti agli associati sono deliberati dal Consiglio Direttivo. I compensi riconosciuti ai membri del Consiglio Direttivo sono deliberati dall’assemblea, anche contestualmente all’approvazione del rendiconto contabile.

Art. 7 - Doveri

Gli associati sono obbligati:
- ad osservare il presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- ad osservare i regolamenti interni;
- a pagare la quota associativa annuale;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’associazione.

Art. 8 - Organi Sociali

Sono organi dell’associazione l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Assemblea degli associati

L’assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’associazione che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
L’assemblea è convocata dal Consiglio direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vice Presidente o da altra persona delegata dal Presidente.
Il Presidente nomina un segretario, il quale dovrà redigere il verbale dell’assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell’associazione. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all’anno, per l’approvazione del rendiconto contabile.
L’assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’assemblea delibera:
- sulla nomina dei componenti del Consiglio direttivo e degli altri eventuali organi sociali qualora individuati dai regolamenti interni;
- sulla determinazione di eventuali compensi a favore dei membri del Consiglio Direttivo per le attività effettivamente prestate a favore dell’ente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6;
- sulla definizione delle linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- sulla decadenza degli associati nei casi previsti dall’art. 5;
- sull’accettazione dei lasciti testamentari;
- sull’approvazione e sulle modifiche dello Statuto e dei regolamenti interni;
- sullo scioglimento dell’associazione.
L’avviso di convocazione dell’assemblea, recante la data della prima riunione e dell’eventuale seconda riunione, può avvenire mediante comunicazione per iscritto spedita via e-mail oppure mediate avviso pubblicato nella sede sociale o nel sito Web dell’Associazione. In tutti i casi l’avviso di convocazione deve avvenire almeno sette giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’ordine del giorno dettagliato.
Ferme restando le maggioranze qualificate previste dall’art. 3 per la modifica dello statuto e dall’art. 21 per lo scioglimento dell’associazione, le deliberazioni dell’assemblea sono prese, in prima convocazione, a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
Ogni associato ha diritto ad un solo voto. Ogni associato avente il diritto di voto può farsi rappresentare per delega da un altro associato. Ogni associato non può avere più di una delega.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da almeno tre membri fino ad un massimo di cinque nominati dall’assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti.
Nella prima riunione il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per redigere il rendiconto contabile.
La convocazione del Consiglio Direttivo viene fatta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e quando ne facciano richiesta uno o più consiglieri.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- accogliere o respingere le domande di ammissione degli associati;
- fissare la quota associativa ordinaria;
- stabilire eventuali quote suppletive;
- deliberare la decadenza degli associati per morosità;
- curare l’esecuzione delle delibere dell’assemblea;
- redigere il programma annuale delle attività sociali previste dallo statuto, sulla base delle linee generali deliberate dall’assemblea;
- stabilire le norme di svolgimento di ciascun evento e la relativa organizzazione;
- deliberare eventuali compensi a favore degli associati per le attività prestate a favore dell’ente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6;
- predisporre annualmente il rendiconto contabile;
- eleggere il Presidente del Consiglio direttivo, il Vice Presidente ed il Tesoriere;
- nominare comitati o commissioni interne;
- deliberare l’accettazione di erogazioni liberali e donazioni;
- gestire l’ordinaria amministrazione, assumere personale dipendente, stipulare contratti di collaborazione, conferire mandati a professionisti;
- aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell’associazione, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti, sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell’associazione;
- redigere, se ritenuto necessario, i regolamenti al fine della gestione interna.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente rappresenta l’associazione e compie tutti gli atti giuridici che la impegnano. In caso di impedimento o di assenza , le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
Al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione, nominando all’uopo avvocati e procuratori alle liti. Il Presidente può rilasciare procure e delegare la firma e la rappresentanza a membri del Consiglio Direttivo, determinandone i poteri.

Art. 12 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.

Art. 13 - Il Tesoriere

Al Tesoriere competono i seguenti compiti:
- la riscossione delle quote associative e delle entrate a qualsiasi titolo;
- l’aggiornamento dell’elenco dei soci;
- l’effettuazione, su approvazione del Presidente, dei pagamenti per le spese ordinarie e straordinarie;
- la tenuta del registro delle entrate e delle uscite.

Art. 14 - Risorse Economiche

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- quote associative ordinarie;
- quote associative straordinarie;
- donazioni e lasciti testamentari;
- erogazioni liberali;
- contributi di enti pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;
- entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.
Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto previsto dalle leggi vigenti.

Art. 15 - Quote associative

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Le quote associative si distinguono in ordinarie e suppletive.
Sono quote associative ordinarie quelle fissate annualmente dal Consiglio Direttivo e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammontare della quota ordinaria entro il 15 febbraio di ogni anno. In caso di mancata delibera della quota ordinaria da parte del Consiglio Direttivo, rimane in vigore l’ammontare della quota ordinaria fissata per l’anno precedente. La quota associativa ordinaria deve essere versata al momento della presentazione della domanda di ammissione ed entro il 15 marzo di ogni anno.
Sono quote associative suppletive le quote fissate dal Consiglio Direttivo per finanziare specifiche attività. L’obbligo di versamento delle quote associative suppletive sussiste solo in capo agli associati che partecipano alle specifiche attività al cui finanziamento esse sono destinate.

Art. 16 - Erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell’associazione.
I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell’associazione.

Art. 17 - Proventi derivanti da attività marginali

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali devono essere inseriti in un’apposita voce del rendiconto contabile dell’associazione.

Art. 18 - Fondo Comune

Le quote degli associati, le entrate di ogni tipo ed i beni acquistati con queste risorse costituiscono il fondo comune dell’associazione. I singoli associati, durante la vita dell’associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la restituzione delle quote in caso di recesso.
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Art. 19 - Rendiconto contabile

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.
Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, apposito rendiconto contabile economico e finanziario, dal quale devono risultare, con chiarezza e precisione, le entrate e le uscite classificate per voci analitiche.
I1 rendiconto è approvato dall’assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.
Il rendiconto è depositato presso la sede della associazione almeno sette giorni prima della data fissata per l’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 20 - Divieto di distribuzione di utili

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 21 - Scioglimento dell’associazione

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Per la delibera di scioglimento e di nomina dei liquidatori è necessario il voto favorevole della maggioranza degli associati.
In caso di scioglimento, il patrimonio che residua dopo l’esaurimento della liquidazione deve essere devoluto, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge, ad un’altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 - Clausola Compromissoria

Tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli organi dell’associazione, tra gli organi ed i soci oppure tra i soci, devono essere sottoposte, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, all’insindacabile giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro sessanta giorni dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri designati.

Art. 23 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

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